Abrogazione acconto IMU del 16 settembre 2013

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha eliminato l'obbligo del versamento in acconto entro il 16 settembre, per le seguenti fattispecie già previste dal D.L. 21 maggio 2013, n. 53:

  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
  2. abitazioni principali e relative pertinenze assimilate per regolamento e cioè: anziani e disabili ricoverati in modo permanente e residenti all'estero esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  4. alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ATER o comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
  5. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

Ø E' stata ampliata la definizione di abitazione principale e pertanto non è dovuta l'imposta per un'unica abitazione , purché non locata, anche senza residenza degli appartenenti alle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco, del personale appartenente alla carriera prefettizia

Ø E' stato inoltre eliminato l'obbligo di versare l'imposta dovuta a saldo 2013 per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita delle imprese costruttrici

 

NOVITA' 2013

Le innovazioni di rilievo, rispetto al 2012, per il versamento in acconto riguardano:

  • l'istituzione dei nuovi codici tributo per le attività produttive (fabbricati in cat D) e per i fabbricati rurali (due diversi codici tributo a seconda della categoria catastale)
  • eliminazione della quota Stato dalle principali fattispecie.
  • riservata allo Stato l'imposta per il fabbricati produttivi di categoria D.
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