Autocertificazioni: non più certificati alla Pubblica Amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi

Dall'1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre, n.183, agli uffici pubblici, compresi gli uffici comunali, è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi.
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare soltanto certificati da utilizzare nei rapporti tra privati e sui certificati che saranno rilasciati, dovrà essere riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La legge 12 novembre 2011, n. 183 fissa il principio che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, come previsto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, va fatta per comprovare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a)data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Tale dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, non è necessario che debba essere resa davanti al dipendente dell'amministrazione e non è necessario che sia allegata fotocopia del documento di identità. Sostituisce a tutti gli effetti il certificato.

Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi, di brevetti.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è utilizzata, ai sensi  dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici, tutti gli stati e qualità personali e i fatti, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono a diretta conoscenza dell'interessato relative ad informazioni , dati e documenti che sono in possesso delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti d'identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Possono fare l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
  • Per i minori la dichiarazione  sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà è fatta da chi esercita la patria potestà o il tutore;
  • Per gli interdetti la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà è fatta dal tutore;
  • Per gli inabilitati o i minori emancipati, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà è fatta dall'interessato con l'assistenza del curatore;
  • Chi non sa o non può firmare deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • Per che si trova in condizioni di non poter firmare per un momentaneo motivo di salute la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati, è di 6 (sei) mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Modulistica
Per la compilazione delle dichiarazioni possono essere utilizzati i modelli disponibili nel sito del Comune di Grantorto al link modulistica.

Come si presenta
La dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente all'ufficio protocollo del Comune o all'ufficio competente per il procedimento; nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione della dichiarazione può essere fatta avanti al dipendente competente a ricevere la documentazione; se tale istanza è già stata sottoscritta, la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
  • trasmessa a mezzo posta o a mezzo fax; in questi casi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 sottoscritta , deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
  • trasmessa per via telematica con le seguenti modalità:

a) le dichiarazioni devono essere sottoscritte mediante firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato, e trasmesse all'indirizzo e mail del protocollo.
b) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune

Nel caso la dichiarazione sostitutiva di certificazione sia inserita nell'istanza da produrre alla pubblica amministrazione, devono essere seguite le modalità di presentazione previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di nottorietà.

Verifiche delle autocertificazioni e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
L'Amministrazione, a mezzo del responsabile del procedimento, effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ( art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione , il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti e sarà denunciato all'autorità giudiziaria (art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000).

Norme di riferimento

  • Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione pluriennale dello Stato e del Bilancio annuale (Legge di stabilità 2012);
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
  • L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".

Le richieste di controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati gestori di pubblici servizi possono essere inoltrate:

- all'indirizzo e mail dell'ufficio protocollo info@comune.grantorto.pd.it che le trasmetterà all' ufficio competente alla verifica, il quale entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo, effettua la verifica e comunica l'esito della stessa al richiedente.

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