Ravvedimento operoso per tardiva/infedele denuncia entro il 30/09/2013

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele ICI/IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

DICHIARAZIONE IMU TARDIVA ANNO 2012

Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.

Pertanto per le dichiarazioni che dovevano essere presentate entro il 01/07/2013 (essendo il 30/06/2013 giorno festivo) - per variazioni intervenute dal 01/01/2012 al 31/12/2012 - il termine di presentazione della dichiarazione tardiva è il 30/09/2013 (essendo il 28/09/2013 giorno prefestivo).

DICHIARAZIONE INFEDELE

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali.

Pertanto si può rettificare la dichiarazione infedele nei seguenti modi:

  • dichiarazione infedele ICI presentata nel 2012 per l'anno2011 entro il 30/09/2013;
  • dichiarazione infedele IMU presentata per l'anno 2012 (per le variazioni dal 01/01/2012 al 31/12/2012) entro il 30/06/2014;

 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 1,5% dal 01/01/2011 e al 2,5% dal 01/01/2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500

Modalità di compilazione del bollettino

Per il ravvedimento per l'anno 2012 si possono utilizzare il modello F24, barrando la casella ravvedimento e indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo.

Per il ravvedimento per l'anno 2011 il versamento può essere effettuato con modello F24, barrando la casella ravvedimento e indicando i codici relativi all'imposta, alla sanzione (3907) e agli interessi (3906).

Se il ravvedimento si riferisce sia all'acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con un unico F24, barrando le caselle relative ad entrambi.

Modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura “ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione” specificando la ripartizione della somma versata fra tributo, sanzione e interessi ed allegando fotocopia del bollettino o del modello F24 pagato.

La dichiarazione così compilata può essere, entro i termini suddetti:

  • consegnata direttamente presso l'Ufficio Tributi o presso l'Ufficio Protocollo sito in Via Roma 18 a Grantorto;
  • inviata per raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi, Via Roma 18, 35010 Grantorto, indicando sulla busta la dicitura ''Dichiarazione ICI/IMU'';

Normativa:

  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs. 203/98 e modificato dai D. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
  • Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12 dicembre 2007 e D.M. Economia 4 dicembre 2009, D.M. Economia 12 dicembre 2011.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
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