Statuto

TITOLO I - Principi Generali

ART. 1- Oggetto dello Statuto

  1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Grantorto in attuazione dei principi fissati dalla legge sull’ordinamento degli enti locali.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

ART. 2 - Finalità e obiettivi dell'azione del Comune

  1. Il Comune di Grantorto rappresenta la Comunità di Grantorto ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.
  2. Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'amministrazione, la promozione del rapporto tra famiglia e territorio. 
    I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali. etici e morali propri dell'istituzione familiare.
    Il lavoro è individuato come strumento essenziale per la integrazione sociale e la risorsa decisiva per lo sviluppo armonico della comunità.
  3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone I' integrità con una idonea politica ecologica;
    favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza; promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini al fine di valorizzare la persona.
    Secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla costituzione, quali: la dignità della persona, la vita, il corretto uso delle risorse ambientali, la pace, la libertà. l'uguaglianza. la giustizia. la parità uomo donna, la priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali ed internazionali, I'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, la democrazia, la solidarietà.
    Favorisce il potenziamento delle strutture scolastiche e il progresso della cultura.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori dello Stato. della Regione e della Provincia.
  5. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
  6. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente.
  7. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia. i Comuni e altri Enti pubblici.
    Il Comune. prima di assumere e di disciplinare I'esercizio di funzioni o di servizi pubblici valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, dalle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.

ART. 3 - Territorio e sede comunale

  1. La Circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Trentunmozzo (Sega), Canola (Due Albere), Sant'Antonio. Canfriolo, Rossignolo, tradizionalmente riconosciute dalla Comunità.
  2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.14.07 confinante con i Comuni di Gazzo, Piazzola Sul Brenta. Carmignano di Brenta. San Giorgio in Bosco, Fontaniva, San Pietro in Gu.
  3. La sede del Comune viene fissata nel palazzo comunale, situato nel capoluogo.

ART. 4 - Stemma e Gonfalone

  1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone, allegati in calce al presente atto:
    1. Lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.02.1986, ha la seguente foggia: stemma d'argento allo scudo appuntato di rosso, ridotto in altezza, con il lembo superiore formato da due linee concave, caricato dalla croce d'argento accompagnato in punta da due rami fogliati di verdi, posti in decusse. Ornamenti esteriori da Comune.
    2. Il Gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 19.02.1986, ha la seguente foggia: drappo ripartito di rosso e bianco riccamente ornato da ricami d'argento. Accompagnato in punta da due rami fogliati di verde posti in decusse con la iscrizione centrata in argento Comune di Grantorto,
  2. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato Io stemma del Comune e sul lembo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

TITOLO Il - Organi elettivi

ART . 5 - Organi

  1. Sono organi elettivi del Comune, il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 6 - Il Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
  2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze limitate agli atti fondamentali dell’ente previsti dalla legge sull’ordinamento degli enti locali o da altre disposizioni di legge. Svolge le sue attribuzioni conformandosi a principi, criteri, modalità e procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
  3. Impronta azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
  4. Il Consiglio Comunale è eletto con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco . Esso è composto dal Sindaco e da n. 16 (sedici) membri e dura in carica cinque anni.
  5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 7 - Attribuzioni dei Consiglieri

  1. Il Consigliere Comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato.
  2. Per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle Aziende Speciali e delle istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni, interpellanze. interrogazioni, mozioni.
  4. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
  5. Le proposte di deliberazioni, nel caso prevedano spese, debbono indicare i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in Segreteria per la ordinaria istruttoria e I'acquisizione dei pareri prescritti.

ART. 8 - Consigliere Anziano

  1. Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, Consigliere anziano e il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, con esclusione del Sindaco e dei Candidati alla carico di Sindaco.
  2. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto Consigliere Anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

ART. 9 - Decadenza dimissioni e surrogazione

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
  2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
  3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora. ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali.
  4. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa. anche se sopravvenuta. è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
  5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
    Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
    Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
    Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco.
    Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
    Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
    Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART. 10 - Gruppi Consiliari

  1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno di tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
  2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

ART.11 - Commissioni Consiliari

  1. II Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini.
  2. Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.
  4. Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli organi competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.
  5. Il Sindaco ed i consiglieri hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni le cui sedute sono pubbliche salvo i casi indicati dal regolamento.
  6. Il Consiglio istituisce altresì commissioni temporanee per lo studio di problematiche speciali.
  7. Con apposita deliberazione possono essere istituite specifiche Commissioni per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta la cui Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di Opposizione.

ART. 12 - Adunanze

  1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
    Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l'evento pregiudizievole.
    In tale ambito vengono previsti i casi di seduta segreta.
  3. Ogni deliberazione, comprese le nomine di competenza del Consiglio, viene assunta con votazione palese, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente. a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà d'espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
  4. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo siano richieste maggioranze qualificate.
  6. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
    Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
    Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
    Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti.
    Nel caso di votazione segreta. le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
  7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 13 - La Giunta

  1. La Giunta comunale, il cui numero di componenti è deciso dal Sindaco, è composta dal Sindaco, che la presiede e da non oltre sei assessori.
  2. II Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed .eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
  3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
  4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
  5. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere.
    Non possono fa parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART.14 - Divieto di incarichi e consulenze

  1. AI Sindaco nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 15 - Elezione del Sindaco e degli Assessori.

  1. II Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio.
  2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. (soppressa ultima parte del comma).
  3. abrogato.
  4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e in giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  5. abrogato
  6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella seduta successiva e comunque entro 10 giorni ai capi gruppo consiliari.

ART.16 – Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
  3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede, in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e dunque entro il 30 di settembre di ogni anno, a verificare l’attuazione di tali linee programmatiche.
  4. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART.17 – Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione.

  1. II voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. II Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART.18 – Attribuzioni della Giunta.

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari responsabili degli uffici o dei servizi, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

    2. bis La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    1. propone al consiglio i regolamenti;
    2. approva gli schemi di bilancio di previsione e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al consiglio;
    3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
    4. approva la dotazione organica dell’ente e programma le assunzioni;
    5. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
    6. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
    7. propone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
    8. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
    9. approva il PEG e i relativi aggiornamenti, affidando ai responsabili dei servizi gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
    10. approva le variazioni di bilancio, con carattere d’urgenza, e destina il fondo di riserva;
    11. conferisce incarichi fiduciari di progettazione dei lavori pubblici, i cui compensi professionali sono al di sotto della soglia di 40.000 euro;
    12. approva i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
    13. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
    14. dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
    15. approva gli accordi di contrattazione decentrata.
  3. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine di impartire ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e per verificare che l'azione amministrativa del Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

ART. 19 - Adunanze e deliberazioni.

  1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco. il quale ne presiede le riunioni.
  2. Le riunioni non sono pubbliche.
    Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
    Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
    Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 20 - Il Sindaco

  1. II Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
  2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
  3. Compete inoltre al Sindaco:
    • Impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai dirigenti per lo svolgimento delle procedure e dell'attività amministrativa dell'Ente;
    • verificare costantemente la corretta l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta I: del Consiglio;
    • nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
    • coordinare Io svolgimento delle funzioni degli assessori e l'attività dei vari uffici;
    • delegare agli assessori, quando occorre di rappresentare il Comune in manifestazioni. cerimonie, riunioni, ecc.;
    • rappresenta in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;
    • coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
  4. Il Sindaco quale ufficiale del Governo svolge i compiti affidatigli dalla legge.

ART. 21 - Funzioni Vicarie

  1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
  2. Il Vice Sindaco non può essere nominato tra gli eventuali Assessori esterni.
  3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio dalla funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16.
  4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. II Consiglio e le Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
  5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
  6. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonchè della Giunta.

ART. 22 - Astensione obbligatoria

  1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado.
  2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
  3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

ART. 23 - Nomine

  1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
  2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

TITOLO III - Istituti di partecipazione

ART. 24 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune.

  1. Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore, del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  2. II regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241/90, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire I' esercizio più ampio possibile.

ART. 25 - Valorizzazione del libero associazionismo.

  1. II Comune, al fine di garantire il concorso delle comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
  2. II Comune, agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. II Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e di consultazione può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi Comunali assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitario dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
  6. II Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
  7. II Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce I'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

ART. 26 - Consultazione della popolazione del Comune

  1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materia di esclusiva competenza comunale.
  2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto, secondo le modalità stabilite dai regolamento.
  3. La consultazione riguardano l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali .
  4. La consultazione e indetta dal Sindaco. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionario o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto. II Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
  5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi Comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

ART. 27 - Referendum consultivo

  1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza, deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
    • - tributi e tariffe:
    • - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
  4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  5. II quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale, richiesto dal 20 per cento degli aventi diritto al voto. Il Regolamento disciplina lo svolgimento del referendum.
  6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
  7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà fame oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

ART. 28 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. II Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola. della sanità. dell'assistenza e della gestione del territorio.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all' amministrazione.

ART. 29 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati

  1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
  2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta. in sede di comunicazioni.

ART.30 - Difensore civico

  1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonchè per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore civico.
  2. Il Comune in alternativa può promuovere convenzioni, con altre Amministrazioni Pubbliche per l'istituzione di un difensore civico comune.
  3. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
  4. E' compito del Difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e propone al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire e rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
  5. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore civico motivate risposte.
  6. Sono requisiti per la carica: avere titolo di studio di Scuola Media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.

TITOLO IV - Organi burocratici e uffici

ART. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione

  1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni delle Giunta e delle direttive del Sindaco.
  2. bis Il Comune provvede, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, alla determinazione della propria dotazione organica, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
  3. II Segretario Comunale. nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnica amministrativa degli uffici e dei servizi. Gli sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di lealtà e garanzia, secondo le nonne di legge e del presente Statuto.

ART. 32 - Il Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale svolge attività di vigilanza a garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltreché referenti a di assistenza e cura la redazione dei relativi verbali, anche a mezzo di funzionario di sua fiducia.
  3. Al Segretario compete in particolare.
    1. la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa;
    2. curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti;
    3. il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure di appalto, concorsi;
    4. la rogazione di contratti nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario;
    5. la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti:
    6. tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, a cittadini, alle associazioni, nonchè, sulla attività del Comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino:
    7. l'esercizio del potere disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale e della censura spettante al capo della struttura (Responsabile del servizio) in cui il dipendente lavora.

ART. 33 - L'ordinamento degli uffici

  1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi. Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro. Il Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
  2. La direttive al responsabile del servizio sono impartite dal Sindaco o per sua delega dall'assessore.
  3. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnato dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

ART. 34 – Funzioni e compiti del Responsabile degli Uffici e Servizi

  1. Spettano al responsabile degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente.
  2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
    • la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
    • la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
    • la stipulazione dei contratti;
    • gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
    • gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    • i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    • tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
    • le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali. autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
    • gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco.
  3. Ciascuna delle funzioni di cui al comma 1 che precede possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d) del T.U. EE.LL. di cui al D. LG.S. 267/2000.
  4. Il responsabile degli uffici e dei servizi ed il segretario comunale, nel caso di cui al comma precedente, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

ART. 35 - Incarichi a tempo determinato

  1. II Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i rappresentanti degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna e conferisce gli incarichi di responsabilità delle aree funzionali.

TITOLO V - Servizi

ART. 36 - Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi.

  1. II Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
  2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 37- Nomina Surroga e revoca degli Amministratori di aziende e di istituzioni.

  1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
  2. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
  3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato, presso la segreteria del comune.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 38 - Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'aut. 2458 del codice civile.

ART. 39 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

  1. Il Comune promuove forme associative e la cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

ART. 40 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata, scelta tra i dirigenti del Comune.

ART. 41 - Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

  1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
  2. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VI - Finanza e Contabilità

ART. 42 - Controllo economico interno della gestione

  1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti, che esercita il controllo di gestione, esaminando il raggiungimento di obiettivi.
  2. Il revisore dei conti ha fa collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
  3. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.
  4. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale.
  5. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti e atti del Comune.

    5. bis Al revisore dei conti sono anche affidate competenze di consulenza in materia di gestione dell’imposta sul valore aggiunto, sostituto d’imposta e comunque in materia fiscale e tributaria per gli enti locali.
  6. Il Bilancio del Comune in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo di gestione.
  7. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo della gestione.

TITOLO VII - Norme transitorie e finali

ART. 43 - Regolamenti Comunali anteriori

  1. I regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso. fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

ART. 44 - Revisione dello Statuto

  1. Il Consiglio può istituire una commissione consiliare per l'aggiornamento e il riesame dello Statuto, quando ne verifichi la necessità.
  2. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate con le modalità stabilite dalla legge sull’ordinamento degli enti locali.
  3. abrogato
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