Carta d'identitā elettronica (C.I.E.)

La Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino e per i cittadini italiani vale anche come documento di espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e altri Paesi con cui l’Italia ha speciali convenzioni (vedi il sito della Farnesina “Viaggiare sicuri“ all’indirizzo http://www.viaggiaresicuri.it/home.html )
E’ realizzata in materiale plastico ed ha dimensioni di una carta di credito, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. Contiene la firma e le impronte digitali degli indici sinistro e destro (solo a partire dal 12° anno di età del titolare del documento). Sul retro contiene anche il codice fiscale che viene riportato come codice a barre.
Tutte le informazioni sono disponibili presso il sito ministeriale: https://www.cartaidentita.interno.gov.it

Come richiederla
La nuova CIE si può richiedere alla scadenza della propria carta di identità cartacea, o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento o in occasione di primo rilascio.
Le carte di identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza mantengono la loro validità fino alla scadenza e non è possibile sostituirle con il nuovo documento elettronico.

La CIE va richiesta previo appuntamento presso l’ufficio anagrafe, recandosi personalmente oppure telefonando al numero 0495960003 interno 2.
Il cittadino maggiorenne, dopo aver fissato un appuntamento, deve recarsi personalmente in Comune munito di:
  • Carta d’identità scaduta (o in scadenza entro i successivi 6 mesi) oppure deteriorata. In caso di furto o smarrimento è necessario presentare la denuncia sporta alla locale stazione dei Carabinieri oppure agli organi di pubblica sicurezza competenti (circolare Ministero dell’Interno n.16/2013).
  • In caso di primo rilascio o di richiesta in seguito a furto o smarrimento è necessario esibire un altro documento di identità o di riconoscimento (passaporto, patente di guida, porto d’armi, ecc.).
  • 1 fototessera recente in formato cartaceo, che dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per il passaporto (regole ICAO – formato tessera 35 x 45 millimetri scattata da non più di sei mesi, a sfondo bianco e senza occhiali).
  • codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione.
Cittadini minorenni:
- devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori (per l’identificazione);
- per ottenere la carta d'identità valida per l’espatrio, entrambi i genitori devono sottoscrivere la dichiarazione di assenso (art. 3 lett. A della legge 1185/1967);
- se uno dei due genitori è impossibilitato a sottoscrivere di fronte all’operatore, dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione di assenso al rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio, utilizzando il modulo qui allegato e poi trasmetterlo all’ufficio anagrafe unitamente alla fotocopia di un suo documento valido;
- se uno dei due genitori non vuole firmare o è irreperibile, la Carta d’Identità potrà essere rilasciata per l’espatrio solo se viene presentata l’autorizzazione del Giudice Tutelare, altrimenti è comunque rilasciabile ma non valida per l’espatrio;
- in caso di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale (vedovo/vedova, unico genitore naturale che ha effettuato il riconoscimento) è sufficiente la sua presenza.
Per il rilascio della C.I.E. verranno rilevate la firma e le impronte digitali dei cittadini che abbiano compiuto 12 anni.
Cittadini comunitari
I cittadini dell’Unione Europea non italiani, oltre alla documentazione di cui sopra, devono presentare il proprio documento di viaggio in corso di validità (passaporto o carta d’identità) rilasciato dallo Stato di appartenenza.
Cittadini extracomunitari
Oltre ai documenti indicati, deve essere esibito il passaporto in corso di validità (in originale) ed il permesso di soggiorno valido (in originale); se scaduto, deve essere esibito anche il kit per il rinnovo.
Costi e tempi di rilascio
Il costo della Carta dal 28/08/2018 è di euro 25,00 da corrispondersi in contanti all’atto della richiesta.
Il tempo medio per la registrazione della C.I.E. è di circa 20 minuti.
Al termine delle operazioni di verifica dei dati, lo sportello anagrafe rilascia al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE, che non è però utilizzabile come documento di riconoscimento.
La consegna della CIE non è immediata, in quanto viene spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), entro una settimana dalla richiesta, tramite posta:
  • a casa del richiedente,
  • ad un indirizzo indicato al momento della richiesta
  • presso l’Ufficio anagrafe di questo Comune con ritiro personale o tramite persona delegata;
Nel caso di spedizione all'indirizzo di residenza indicato dal cittadino, trattandosi di una raccomandata con consegna "mani proprie" è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:
- all'atto della richiesta della C.I.E. è necessario fornire un indirizzo completo che contenga almeno le informazioni di via, civico, cap, città, provincia. Se disponibili, vanno indicati anche scala e interno;
- all'atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro fornendone il nome e cognome. Solo se specificato, quest'ultimo potrà ritirare la C.I.E. al posto del titolare. Per i minori di 14 anni è obbligatorio indicare un delegato al ritiro;
- all'indirizzo indicato deve essere presente un campanello o un citofono recante il nome del destinatario o della persona da lui delegata al ritiro (ed indicata all'atto della richiesta) e una cassetta delle lettere nella quale inserire l'eventuale avviso di giacenza per 15 giorni presso l’ufficio postale, in caso di assenza e mancato ritiro.
E possibile altresì il ritiro presso il Comune, sia personalmente sia delegando un’altra persona. La scelta del ritiro in sede e l’identità della persona delegata sono da indicare agli operatori comunali al momento della richiesta.
Per il ritiro della CIE è necessario esibire all'operatore comunale il modulo di ricevuta riportante i dati e il numero della carta.
 
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.
La scadenza è fissata nel mese e nel giorno del proprio compleanno.
 
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e contestazioni, si invitano i cittadini a fissare l’appuntamento per la richiesta di rilascio con congruo anticipo rispetto la data di scadenza del documento posseduto o alla data in cui se ne prevede l’utilizzo in quanto non sarà assolutamente più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta.
 
Normativa di riferimento 
  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/08/2018 "Determinazione del costo della C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica)”;
  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
  • Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica";
  • Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti";
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale";
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico";
  • Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.);
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 3.
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