Matrimoni, Separazioni e Divorzi

Servizi Demografici

INFORMAZIONI PER LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

I matrimoni possono essere civili (celebrati davanti all’ufficiale di stato civile) o religiosi (ministro del culto cattolico o di altre religioni).

In entrambi i casi bisogna prima procedere alla pubblicazione di matrimonio, che rimangono “affisse” all’albo pretorio online per 8 giorni consecutivi.

Per i moduli di richiesta delle pubblicazioni consultare l’apposita sezione o rivolgersi all’ufficio servizi demografici.

Per la pubblicazione di matrimonio servono una o due marche da bollo da € 16,00, a seconda se la pubblicazione si fa su uno o due comuni, in base alla residenza dei nubendi.

La data della celebrazione va accordata con l’Ufficiale dello Stato Civile. L’uso della sala per la celebrazione del matrimonio è soggetta a tariffa che varia a seconda dell’orario scelto, in base a una delibera della Giunta Comunale.

 

INFORMAZIONI PER LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che hanno residenza nel Comune di GRANTORTO,  o che hanno celebrato matrimonio presso il Comune di  GRANTORTO  sia religioso che civile.

Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Entrambi i moduli possono essere consegnati all’ufficio servizi demografici  previo appuntamento.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio di stato civile  stabilisce la data della redazione dell’accordo,previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

CONFERMA DELL’ACCORDO

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.

Con la firma dell’accordo si ottiene:

  • la separazione
  • il divorzio
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

​L’accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l’atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell’accordo, con la procedura del PAGOPA.

Pagina aggiornata il 11/02/2025

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