Cittadinanza IURE Sanguinis

Servizi Demografici

DOCUMENTAZIONE da presentare unitamente all’ Istanza:

1A. Estratto dell’atto di  nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita.
[NB Per i nati prima del 1871 è prassi accettare il certificato di battesimo, visto che non esistevano i registri dello Stato Italiano e l’Ordinamento dell’Impero Austro-Ungarico (cui il Veneto faceva parte dal 1797 al 1866) demandava ai parroci la registrazione delle nascite] prodotto in originale e legalizzato dalla Curia vescovile;

1B.  Atti di matrimonio, morte dell’avo emigrato all’estero;
2. Atti di nascita, matrimonio e morte dei discendenti.
[NB Per i nati/coniugati/morti all’Estero è necessario produrre gli atti di stato civile regolarmente emessi secondo la legge del Paese in cui sono formati e in regola con la traduzione e legalizzazione;

NB  Deve essere documentata la filiazione da padre italiano (in ogni tempo del Regno d’Italia (di cui il Veneto fa parte dal 03/10/1866) o della Repubblica italiana) oppure da madre italiana (nascita dopo il 01/01/1948);

NB  Se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero prima del 1948, per la legge n.555 del 1912  (art. 10 c.3) la donna ha perso la cittadinanza italiana per assumere quella del marito (tranne il caso in cui la cittadinanza del marito non le potesse essere trasmessa); se c’è stato matrimonio di donna italiana con cittadino straniero tra il 1948 ed il 1975 deve essere verificata la posizione. In caso di verifica negativa, la pratica verrà respinta.]

3. Certificato rilasciato dall’Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;

4. Certificato rilasciato dall’Autorità Consolare italiana attestante che né l’interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa;

5. Certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

NOTA BENE 1:

I documenti rilasciati all’estero DEVONO ESSERE TUTTI IN ORIGINALE e PRODOTTI SU CARTA (NON POSSONO ESSERE PRESENTATI DOCUMENTI ELETTRONICI, cosa riservata solo alla corrispondenza tra Comuni e tra Comuni e Consolati) e i documenti fatti all’estero devono essere IN REGOLA :

  • con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, – es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE – la legalizzazione viene svolta presso l’Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato)
  • e con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato  Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in  Italia).

NOTA BENE 2:

ATTENZIONE: Atto originale, sua legalizzazione, traduzione dell’atto e legalizzazione della traduzione, DEVONO essere LEGATI tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell’ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà PRIMA portare a legalizzare l’atto originale. Una volta legalizzato, l’atto verrà fatto tradurre e riportato all’Ufficio che legalizzerà la traduzione UNENDOLA all’atto originale già in precedenza legalizzato). Atti sciolti non danno dimostrazione che la traduzione afferisca all’originale e possono portare all’ANNULLAMENTO della pratica (a meno che non si faccia una nuova traduzione).

NOTA BENE 3:

MOLTO MA MOLTO IMPORTANTE: i documenti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI  i diversi atti. (ATTENZIONE: ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportante negli atti di ascendenti e discendenti!!!! – In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà ANNULLATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall’Estero, tradotta e resa legale per l’Italia). E’ consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di RETTIFICAZIONE presso l’Autorità straniera, presentando poi nell’istanza anche i Provvedimenti dell’Autorità Giurisdizionale straniera, legalizzati e tradotti.

NOTA BENE 4:

Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (Ad esempio NON potrà essere accettato un certificato di BATTESIMO in luogo di un ATTO DI NASCITA, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale – in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione – che lo dimostri).

NOTA BENE 5:

Devono essere presentati TUTTI i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l’atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l’atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziali in corso); l’atto del 3° matrimonio.

NOTA BENE 6:

La documentazione deve essere RECENTE (rilasciata da non più di  6 mesi), ciò vale anche per i documenti rilasciati dall’autorità straniera, quando non è riportata una data di scadenza, applicandosi l’articolo 41, comma 1, del DPR n. 445/2000.

NOTA BENE 7:

La richiesta deve essere fatta per iscritto in marca da bollo da € 16,00.

Pagina aggiornata il 11/02/2025

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