Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:
- nel testamento
- iscrivendosi a un’associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione (es. SOCRAM)
Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo (figli, genitori) può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta firmata di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune. In mancanza di coniuge, figli e genitori, subentrano i parenti dello stesso grado (fratelli e/o sorelle) e la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta di essi.
La cremazione deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Rif. normativi: Legge 130/2001 art. 3 e Regio Decreto n. 262/1942 art 74, 75, 76, 77.
Pagina aggiornata il 17/09/2024